Art. 10 · LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

Art. 10

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

In vigore dal 27 ago 1985
Modalità di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467 1. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. 2. I contributi di cui agli della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata. 3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti per i veicoli di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni. 5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467. Nota all', comma 3: Vedere la prima delle note all', comma 1. Note all', comma 5: - Il testo dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", come modificato dall'art. 1 della legge 1 gennaio 1957, n. 5, è il seguente: "Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli già costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370 [recte: D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370], e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonchè i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine". - La legge 4 agosto 1984, n. 467, concerne "Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-30;404#art-10