Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ago 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l', è aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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