Convenzione
Art. 8
8 / 67Scambio di informazioni
In vigore dal 23 ago 1985
- Scambio di informazioni
Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-8