Art. 8 · Scambio di informazioni
Convenzione

Art. 8

8 / 67

Scambio di informazioni

In vigore dal 23 ago 1985
- Scambio di informazioni Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-8