Art. 4 · Risultato dei controlli
Allegato 1

Art. 4

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Risultato dei controlli

In vigore dal 23 ago 1985
Risultato dei controlli 1. Per tutti gli aspetti contemplati della presente Convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli. 2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente deciderà sulla destinazione che intende assegnare alle merci e ne informerà, se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-a-4