Accordo
Art. 6
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In vigore dal 23 ago 1985
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni cono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni di stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, nonché l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cava e di altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivati dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-6