Accordo
Art. 30
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In vigore dal 23 ago 1985
DENUNCIA
Il presente Accordo avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare.
In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
(a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
(b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma
prevalendo, in caso di dubbio il testo inglese
Per il Governo della Per il Governo
Repubblica italiana dell'India
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-30