Accordo
Art. 29
29 / 30ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 23 ago 1985
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a New Delhi non appena possibile.
2. II presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta (" previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile 1977;
(b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1977.
3. Il vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo del 3 febbraio 1970 cesserà di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-29