Art. 21 · PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
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Art. 21

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PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 23 ago 1985
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432#art-a-21