Art. 8
Titolo II

Art. 8

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In vigore dal 28 ago 1985
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti: a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica; b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso. Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
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