Art. 14
Titolo III

Art. 14

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In vigore dal 28 ago 1985
Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. È in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-14