Art. 10
Titolo II

Art. 10

10 / 28
In vigore dal 28 ago 1985
Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell', nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409#art-10