Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.
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Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA Art. 2 Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed all Art. 3 Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per Art. 4 Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per l'i Art. 6 L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art. 7 Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività profess Art. 8 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato Art. 9 Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la Art. 10 Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o proven Art. 11 Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si appl Art. 12 Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Art. 11 bis 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori at Art. 11 ter 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispon Art. 11 quater 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titol DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13 I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione Art. 14 Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attiv ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'
Art. 15 Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno Art. 16 Il Ministero della sanità provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque ent DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, s Art. 18 Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in p Art. 19 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione e Art. 20 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli Art. 21 Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, Art. 22 Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medi Art. 23 In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, Art. 18 bis 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rila Art. 18 ter 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acqu Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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