Art. 3 · LEGGE 24 luglio 1985, n. 406

Art. 3

LEGGE 24 luglio 1985, n. 406

In vigore dal 13 mag 1993
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67.
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