Art. 3
LEGGE 23 luglio 1985, n. 372
In vigore dal 13 ago 1985
L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
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