Art. 2
LEGGE 23 luglio 1985, n. 372
In vigore dal 13 ago 1985
A decorrere dal 1 luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni, è stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.
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