Art. 14 · LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

Art. 14

LEGGE 13 giugno 1985, n. 296

In vigore dal 23 giu 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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