Art. 10
LEGGE 13 giugno 1985, n. 296
In vigore dal 23 giu 1985
Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-06-13;296#art-10