Art. V
Allegato A

Art. V

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In vigore dal 27 giu 1985
Articolo V Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformità agli Allegati II e III del presente Accordo, non può superare 4.663.463 dollari USA per anno civile. Il Consiglio può elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.
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