Art. 3 · LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

Art. 3

LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

In vigore dal 12 mar 1999
Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide 1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di: 1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi; 2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma; 3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide; 4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide. 2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Ministero degli affari esteri; b) Ministero del bilancio e della programmazione economica; c) Ministero del tesoro; d) Ministero della difesa; e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) Ministero della marina mercantile; g) Ministero delle partecipazioni statali; h) Ministero della sanità; i) Ministero dell'ambiente; l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonchè esperti designati dagli enti che partecipano al programma.
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