Art. 2 · LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

Art. 2

LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

In vigore dal 12 mar 1999
Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di: 1) formulare il programma di cui al precedente , avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4; 2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente , sentito il Comitato di cui al successivo ; 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all', responsabili dell'attuazione del programma; 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide; 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.
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