Art. 2
LEGGE 10 giugno 1985, n. 284
In vigore dal 12 mar 1999
Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:
1) formulare il programma di cui al precedente , avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente , sentito il Comitato di cui al successivo ;
3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all', responsabili dell'attuazione del programma;
4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.
Storico versioni
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