Art. 8
8 / 27In vigore dal 3 lug 1985
Dopo l' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:
"ART. 5-bis. - L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-bis e 5 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.
Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente , si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-04;281#art-8