Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 3 lug 1985
Dopo l' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo: "ART. 4-bis. - Fatti salvi i precedenti , la Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti. Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a società ed enti esteri. La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito".
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