Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 3 lug 1985
L'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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