Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 3 lug 1985
Il secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".
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