Art. 23
23 / 27In vigore dal 3 lug 1985
Nell'articolo 2343 del codice civile, fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:
"All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-06-04;281#art-23