Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 3 lug 1985
Le disposizioni di cui all', primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle società con azioni quotate in borsa può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
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