Art. 14
14 / 27In vigore dal 3 lug 1985
L'ultimo comma dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
"I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-04;281#art-14