Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA Art. 2 ARTICOLO 2. Ai fini del presente Accordo: a) per "Autorità Marittima competente" si intend Art. 3 ARTICOLO 3. Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli Art. 4 ARTICOLO 4. In vista di ottenere i risultati più soddisfacenti possibili, gli armamenti na Art. 5 ARTICOLO 5. Ciascuna Parte Contraente concederà alle navi dell'altra Parte un trattamento Art. 6 ARTICOLO 6. Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione p Art. 7 ARTICOLO 7. Tutti i regolamenti relativi al nolo delle navi, ai diritti portuali, alle spe Art. 8 ARTICOLO 8. Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sosta Art. 9 ARTICOLO 9. Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire Art. 10 ARTICOLO 10. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà i documenti di identità di marittimi ri Art. 11 ARTICOLO 11. 1) Le persone in possesso di un documento d'identità menzionato all'articolo Art. 12 ARTICOLO 12. Le persone in possesso del documento d'identità menzionato all'articolo 10 de Art. 13 ARTICOLO 13. Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trov Art. 14 ARTICOLO 14. Ogni Parte Contraente riconoscerà i documenti di nazionalità delle navi, i ce Art. 15 ARTICOLO 15. I due Governi si impegnano a cooperare alla formazione professionale del pers Art. 16 ARTICOLO 16. 1) Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti co Art. 17 ARTICOLO 17. 1) Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, aren Art. 18 ARTICOLO 18. 1) Per curare l'esecuzione del presente Accordo è costituita una Commissione Art. 19 ARTICOLO 19. Per quanto riguarda l'applicazione concordata delle disposizioni del presente Art. 20 ARTICOLO 20. Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno pr Art. 21 ARTICOLO 21. Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Art. 22 ARTICOLO 22. 1) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna delle Parti Cont Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360