Art. 6 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 6

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
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