Art. 58
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
In vigore dal 3 giu 1985
I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell', sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonchè per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.
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