Art. 54 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 54

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica. Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
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