Art. 45 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 45

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 1 gen 2001
Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.
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