Art. 35 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 35

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all' con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita. Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.
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