Art. 34 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 34

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell', primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato. La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi. Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico. I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico. Nota all', ultimo comma: Il testo del paragrafo 3 del canone 1737 del codice di diritto canonico (nella versione italiana curata dall'UECI) è il seguente: "Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, nè la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, par. 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne subisca danno".
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