Art. 32 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 32

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione. Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'.
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