Art. 31 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 31

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all' possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell', ultima comma, che ad essi succedono. Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli .
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