Art. 3 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 3

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
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