Art. 27 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 27

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
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