Art. 11 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 11

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.
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