Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1985
Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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