Art. 26 · LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Art. 26

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente. La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalità previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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