Art. 14 · LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Art. 14

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Delegificazione e regolamenti tecnici Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, semprechè siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia. Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti: 1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonchè i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici; 2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche; 3) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente; 4) le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni; 5) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210#art-14