Art. 13 · LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Art. 13

LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

In vigore dal 14 giu 1985
Emolumenti Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i revisori dei conti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al precedente comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento. Al rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e dell'avvocato dello Stato non si applicano le disposizioni del presente articolo; ad essi compete un'indennità di presenza da determinare con i criteri di cui al primo comma.
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