Art. 1 · LEGGE 13 maggio 1985, n. 190

Art. 1

LEGGE 13 maggio 1985, n. 190

In vigore dal 1 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
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