Art. 11
LEGGE 3 maggio 1985, n. 204
In vigore dal 6 giu 1985
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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