Art. 9 · LEGGE 30 aprile 1985, n. 163

Art. 9

LEGGE 30 aprile 1985, n. 163

In vigore dal 5 mag 1985
Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell' della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell' della presente legge.
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