Art. 7
LEGGE 26 aprile 1985, n. 162
In vigore dal 19 mag 1985
Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all', lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.
Nota all':
- Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato) è il seguente:
"Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b)".
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