Art. 1
LEGGE 26 aprile 1985, n. 162
In vigore dal 19 mag 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.
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