Art. XXIII
Trattato

Art. XXIII

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In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XXIII. 1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Ottawa al più presto. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data dello scambi degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato potrà essere denunciato per iscritto da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento e cesserà di essere in vigore un anno dopo la data di tale denuncia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO in doppio esemplare a Roma, oggi 6 maggio 1981, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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