Art. XVI
Trattato

Art. XVI

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In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XVI. La Parte contraente cui è stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potrà estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera b). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovrà essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificato conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.
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