Trattato
Art. XVI
16 / 23In vigore dal 4 mag 1985
Articolo XVI.
La Parte contraente cui è stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potrà estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera b). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovrà essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificato conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-t-xvi